
L’Accordo tra Italia e Repubblica di federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma l’11 novembre 2008 - il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (A.S. 2402) è stato approvato dal Senato il 17 novembre 2010 - si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. In particolare l’Accordo con il Brasile, come viene precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza. L’Analisi dell’impatto della regolamentazione sottolinea inoltre che il provvedimento è destinato a rafforzare le relazioni tra i due paesi incrementando lo spirito di amicizia già esistente.
L’Accordo si compone di un breve preambolo e di quindici articoli.
L’articolo 1 fissa come base della cooperazione i principi dell’uguaglianza e della reciprocità e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.
L’articolo 2 prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto – formato da rappresentanti dei ministeri interessati dei rispettivi paesi – con il compito di assicurare la realizzazione dell’accordo.
In base all’articolo 3, che ne fornisce un elenco non esaustivo, i settori della cooperazione, sono: sicurezza e politica di difesa, ricerca e sviluppo, supporto logistico, condivisione delle esperienze di peace-keeping, questioni ambientali e controllo dell’inquinamento causato dalle strutture militari, servizi sanitari militari,formazione e addestramento, sport, storia militare. Nuovi settori di collaborazione di interesse reciproco potranno essere individuati dalle parti.
Le forme della cooperazione in materia di Difesa possono svilupparsi in varie modalità: visite ufficiali dei rappresentanti delle Parti, scambi di esperienze tra esperti, corsi ed esercitazioni, partecipazione ad esercitazioni militari, contatti fra istituzioni militari similari, incontri e conferenze, visite a navi, aerei e altre strutture militari,scambi di attività culturali e sportive (articolo 4).
Con l’articolo 5 le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente il necessario supporto alle iniziative commerciali relative a equipaggiamenti, servizi e altri settori militari di comune interesse.
L’articolo 6 definisce le modalità della cooperazione nel campo dei materiali della difesa, tra le quali la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze tecniche, la produzione congiunta in alcuni settori, il supporto alle industrie di difesa e l’approvvigionamento di materiali. Riguardo quest’ultimo argomento, la relazione del governo precisa che la disposizione riguardante lo scambio di materiale della difesa costituisce un’apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l’esportazione dei materiali di armamento.
Si ricorda che gli artt. 9, c. 4 e 11, c. 5, della legge n. 185 del 1990 prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all’esportazione e all’importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da “apposite intese governative”. Le “apposite intese governative” sono state più nel dettaglio disciplinate dall’art. 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990.
L’articolo 7 prevede la reciproca assistenza per incoraggiare l’esecuzione delle attività da parte delle industrie coinvolte dall’Accordo e dai successivi contratti firmati in base ad esso.
In base all’articolo 8, che regola gli aspetti finanziari, ciascuna Parte farà fronte alle proprie spese relative all’attuazione dell’Accordo.
Le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte sono regolate dall’articolo 9.
L’articolo 10 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall’Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell’ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite da quest’ultimo Paese, in base alla propria legislazione.
L’articolo 11 disciplina il trattamento di informazioni documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell’Accordo, secondo le norme previste da accordi bilaterali in vigore. La norma precisa che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo e garantisce un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall’ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.
L’articolo 12 stabilisce che la composizione delle eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’accordo sia demandata alla consultazione per le vie diplomatiche.
Con l’articolo 13 le Parti si garantiscono la possibilità di emendare il testo dell’Accordo e di siglare Protocolli addizionali su specifiche aree della cooperazione in materia di difesa.
Gli articoli 14 e 15 contengono le clausole relative all’entrata in vigore e alla durata dell’Accordo (illimitata, con possibilità di denuncia in qualunque momento).
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo. L’articolo 3 fissa l’entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.
Si ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato il 17 novembre 2010.
La relazione tecnica allegata all’A.S. 2402 chiarisce che il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; le spese derivanti dall’attuazione dell’art. 8 rientrano infatti in attività già svolte dal ministero della difesa.
Il provvedimento è accompagnato altresì da un’analisi tecnico-normativa e da un’analisi dell’impatto della regolamentazione. L’ATN afferma che la materia trattata rientra nella potestà esclusiva dello Stato e che non si ravvisano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.