Poco prima della sua istituzione,
il legislatore aveva approvato la Loi
n. 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses
mesures d'ordre économique et social, che stabilisce la disciplina generale in merito alle imprese pubbliche
privatizzabili e le possibilità di attuazione del processo di privatizzazione.
Nell’articolo allegato (
article annexe)
alla legge sono inoltre elencate le imprese (65 imprese operanti
principalmente nel settore bancario e finanziario) per le quali è stato
previsto un trasferimento di proprietà delle partecipazioni detenute dallo
Stato a soggetti privati.
La legge n.86-912, modificata da
ultimo con la Loi n. 2006-1770
du 30 décembre
2006, contiene la disciplina sulle modalità di applicazione
delle privatizzazioni.
In particolare, l’art. 2 dispone
l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente, la Commission
des paticipations et des transferts, che ha tra i suoi compiti quello
di fissare le regole per la valutazione delle imprese privatizzabili.
L’art. 10 della legge stabilisce
che è compito del Governo, mediante decreto, decidere se, con riguardo alle
imprese da privatizzare, è opportuno, ai
fini della protezione degli interessi nazionali, che un’azione ordinaria
dello Stato sia trasformata in un’action spécifique . Nel momento in
cui viene disposta un’azione specifica, possono essere poste alcune speciali
prerogative in capo al Governo: la possibilità che il Ministro dell’economia
esprima un consenso preventivo sul superamento da parte di un azionista, o di
più azionisti che agiscano di concerto, di specifici tetti di possesso
azionario; la nomina, in seno al Consiglio di amministrazione di un’impresa, di
uno o due rappresentanti dello Stato, senza però capacità di voto deliberativo;
la possibilità di opporsi a cessioni di attivi da parte della società, che
possono recare pregiudizio agli interessi nazionali. Per determinate società,
inoltre, l’acquisto da parte di persone fisiche o giuridiche straniere di
alcune percentuali di capitale sociale deve essere approvato dal Ministro
dell’economia.
Qualora i detentori di
partecipazioni azionarie abbiano compiuto acquisti irregolari, non possono più
esercitare il diritto di voto corrispondente a tali titoli e devono cedere gli
stessi entro tre mesi. Il Ministro dell’economia informa il presidente del consiglio
di amministrazione della società di tali infrazioni. Trascorsi i tre mesi
dall’inizio del processo di cessione dei titoli, se questo non è avvenuto, si
procede alla loro vendita forzata, nelle modalità stabilite dal Décret
n. 86-1141 du 25 octobre 1986.
Il decreto di istituzione di un’action spécifique, disposto con
riferimento a ciascuna delle imprese menzionate all’art. 2 della Loi
n.93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, deve essere emanato prima
dell’intervento della Commission des
paticipations et des transferts.
L’azione specifica può essere in
ogni momento trasformata nuovamente in azione ordinaria, mediante decreto,
salvo nei casi in cui sia in gioco l’indipendenza nazionale.
Tra i decreti emanati per
l’istituzione di azioni specifiche in imprese privatizzate, si segnala in
particolare il Décret
n.93-1298 du 13 décembre 1993, poi abrogato nel 2002, con cui è stata
disposta una golden share dello Stato nella Société nationale Elf Aquitaine
(impresa petrolifera). Il decreto stabiliva, in particolare, che il Ministro
dell’economia avesse il potere di approvare in via preventiva ogni superamento
di limiti massimi di detenzione diretta o indiretta di titoli azionari della
società, nonché opporsi contro decisioni di cessione o di attribuzione a titolo
di garanzia di elementi patrimoniali.
Nel 1999, la Commissione europea,
dopo aver inviato al Governo francese una lettera di diffida con cui dichiarava
alcune disposizioni contenute nel provvedimento non compatibili con il diritto
comunitario, e a seguito della presentazione da parte della Francia di proposte
di modifica al decreto in questione giudicate non sufficienti, ha presentato
ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Nel ricorso è stato
impugnato l’art. 2, nn.1 e 3, del Décret
n.93-1298 per la violazione degli attuali artt. 43, 48 e 56 del Trattato
CE. In particolare, gli artt. 43 e 56 pongono, rispettivamente, il principio
della libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio
di un altro Stato membro e quello della libera circolazione dei capitali tra
Stati membri. La Francia
ha contestato l’accusa rivoltale, rilevando che le eventuali restrizioni ai due
principi sono giustificate sia dall’eccezione di pubblica sicurezza – di cui si
sarebbe dovuta avvalere la
Francia per garantire la continuità dell’ approvvigionamento
di prodotti petroliferi in caso di crisi-, prevista dagli artt. 46 e 58 del
Trattato, sia da motivi imperativi di interesse generale.
Nella
sentenza
del 4 giugno 2002, la Corte
di giustizia delle Comunità europee, a conclusione della causa contro la Francia (C-483/99), ha
giudicato non compatibile la normativa
francese con il diritto comunitario. In particolare la Corte, dopo aver confermato
il legittimo interesse pubblico del rifornimento di prodotti petroliferi per la Francia in caso di crisi,
ha stabilito la necessità di un’interpretazione restrittiva della norma sulle
esigenze di pubblica sicurezza. Tale interpretazione restrittiva vale per la Corte in modo speciale
quando per la protezione di queste esigenze si autorizza una deroga al
principio della libera circolazione dei capitali. La pubblica sicurezza può
essere invocata, a giudizio della Corte, solo in caso di minaccia effettiva e
grave ad un interesse statale.
Secondo la Corte, inoltre, il decreto
francese, stabilendo il potere del Ministro dell’economia di autorizzare il
superamento di limiti massimi di detenzione di titoli azionari della società Elf Aquitaine (sia pur esercitato solo nei
casi di crisi), costituisce un potere discrezionale che reca grave pregiudizio
alla libera circolazione dei capitali, che può portare alla sua soppressione.
Ugualmente, il potere del Ministro di opporsi contro decisioni di cessione o di
attribuzione a titolo di garanzia di elementi patrimoniali rappresenta per la Corte un ampio potere
discrezionale, non limitato da alcuna condizione, andando oltre quanto necessario
per conseguire l’obiettivo di prevenzione di un pregiudizio alla fornitura
minima di prodotti petroliferi in caso di reale minaccia.