Il Consiglio europeo dovrebbe valutare e – se del caso - avallare
l’accordo raggiunto dal Consiglio ECOFIN (che si riunirà in sessione
straordinaria il 18 dicembre) sulla proposta
di regolamento relativa alla istituzione un meccanismo unico di
risoluzione delle crisi bancarie (single resolution mechanism, SRM)
L’accordo dell’ECOFIN dovrebbe prevedere che:
·
come richiesto da alcuni Governi (in primis quello tedesco), il
meccanismo di risoluzione verrebbe applicato alle sole banche sottoposte
alla vigilanza unica della Banca centrale europea, cui si aggiungerebbero
quelle con almeno una filiale in un altro Stato membro (complessivamente, circa
250 su un totale di 6.000 banche con sede nell’UE);
·
in caso di fallimento di una banca, in prima battuta sarebbero
penalizzati gli azionisti, seguiti dagli obbligazionisti; ove le risorse
fossero insufficienti, dovrebbe intervenire lo Stato in cui ha sede la banca. Solo
in ultima istanza subentrerebbe l’apposito fondo unico di risoluzione,
che sarà finanziato dai prelievi a carico delle banche stesse e che dovrebbe
avere – a regime – una dotazione di 55 miliardi di euro;
·
il fondo unico di risoluzione verrebbe istituito ricorrendo a un accordo
intergovernativo (sul modello del Meccanismo europeo di stabilizzazione, il
cd. “fondo salva-Stati”), ed entrerebbe in funzione gradualmente, nell’arco di
un periodo di transizione di 10 anni (dal 2016 al 2026): dunque, le
risorse nazionali si affiancherebbero a quelle comuni (con una proporzione, il
primo anno di 9 a 1), per poi essere sostituite integralmente dal fondo comune
al termine del periodo transitorio;
·
la decisioni relative alla mobilitazione del fondo verrebbero
assunte da un comitato (board) composto dalle autorità nazionali di
risoluzione e dalla BCE, con la possibilità per la Commissione europea di porre un veto sulla raccomandazione del board: in quel
caso, (come richiesto, tra gli altri, dalla Germania) la questione verrebbe
rimessa alla valutazione dei ministri dell’Eurogruppo (integrato dai ministri
dei Paesi non euro che aderiscono al sistema unico di risoluzione), che si
esprimerebbe a maggioranza.
La proposta di
regolamento segue la procedura legislativa ordinaria (già procedura di
codecisione): pertanto, il Consiglio ECOFIN dovrà concordare i termini
dell’accordo con il Parlamento europeo, che non ha ancora definito la
propria posizione negoziale, e che potrebbe sollevare obiezioni, in
particolare, sull’uso di un accordo intergovernativo, al di fuori del quadro
giuridico dell’UE.
In tema di unione bancaria è
opportuno ricordare che il 12 dicembre i rappresentanti del Consiglio del’UE,
del Parlamento europeo e della Commissione, in sede di trilogo, hanno raggiunto
un accordo sulla proposta di direttiva che istituisce un
quadro comune di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti
creditizi e delle imprese di investimento.
La
direttiva, che entrerebbe in vigore nel 2016, mira a limitare l’impatto
sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cd.
bail-out), introducendo il principio per cui la ricapitalizzazione
degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti,
obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cd. bail-in).
Il nuovo sistema prevederebbe:
-
la vendita di parti delle
attività detenute;
-
la costituzione di una società “ponte” consistente nella cessione,
anche senza il consenso degli azionisti, della totalità o di una parte delle
attività, diritti o passività ad un ente interamente o parzialmente di proprietà
delle autorità pubbliche (che possono includere l’autorità di risoluzione
delle crisi), costituito allo scopo di esercitare
alcune o tutte le funzioni dell’ente soggetto a risoluzione della crisi;
-
la costituzione di una bad
bank per la
gestione degli asset di
cattiva qualità;
-
il coinvolgimento dei creditori
alla copertura delle perdite (bail-in). In particolare, azionisti e
creditori parteciperebbero al piano di ristrutturazione fino a un limite
massimo dell’8% delle passività della banca, e secondo una precisa gerarchia di
intervento (azionisti, obbligazionisti junior, obbligazionisti senior e
titolari di depositi oltre i 100.000 euro; i depositi sotto questa soglia
verrebbero dunque salvaguardati);
-
qualora le risorse conferite da
azionisti, obbligazionisti e creditori non siano sufficienti, ci si potrà
rivolgere al fondo unico di risoluzione istituito nel quadro del SRM,
per un ammontare fino al 5% delle passività della banca in crisi.;
-
i singoli Governi potranno
considerare eccezioni al contributo delle diverse categorie di creditori, chiedendo tuttavia, caso per caso, autorizzazione alla
Commissione europea, che può dare parere negativo.