Ai
sensi dell’articolo 55, comma 1, della Legge fondamentale tedesca, il Presidente federale non può far parte
del Governo, né di un’assemblea legislativa della Federazione o di un Land. Inoltre, il Presidente federale
non può esercitare nessuna altra funzione pubblica remunerata, nessuna
professione o mestiere, così come non può far parte della direzione o del
consiglio di amministrazione di un'impresa a scopo di lucro (articolo 55, comma
2). Le disposizioni in materia di inconciliabilità (Unvereinbarkeit), ovvero di incompatibilità (Inkompatibilität), tra la carica di Cancelliere federale o di
Ministro federale e l'esercizio di attività diverse sono contenute
nell'articolo 66 della Legge Fondamentale che stabilisce: “Il Cancelliere
federale ed i ministri federali non possono esercitare nessun altro ufficio
remunerativo, nessun mestiere o professione, così come non possono appartenere
né alla direzione, né, senza l'approvazione del Bundestag, al consiglio di amministrazione di un’impresa istituita
a scopo di lucro”.
In
applicazione di tale principio è stata in seguito emanata la Legge sui rapporti giuridici
dei componenti il Governo federale, del 17 giugno 1953 (Gesetz über die Rechtsverhältnisse
der Mitglieder der Bundesregierung - Bundesministergesetz), da ultimo modificata con legge del 23 ottobre 2008.
Per
quel che riguarda in particolare gli incarichi accessori e le attività
parallele (Nebenämter und Nebentätigkeit)
dei membri del Governo, l’articolo 5 della legge stabilisce che il Cancelliere
e i Ministri non possono esercitare, parallelamente al loro ufficio, nessun
altro incarico (Amt) remunerativo,
alcun mestiere (Gewerbe) o
professione (Beruf). Durante la loro
permanenza in carica non possono appartenere né alla direzione, né al consiglio
d'amministrazione o di vigilanza di un’impresa istituita a scopo di lucro o
svolgere dietro compenso attività arbitrali o di consulenza extra-giudiziarie,
a meno che il Bundestag non approvi
espressamente una deroga al divieto di appartenenza ad un Consiglio di
vigilanza o di amministrazione. I membri del Governo non possono inoltre
rivestire cariche onorifiche pubbliche, salvo deroghe approvate dal Governo
federale.
L'articolo
66 della Legge fondamentale ha un corrispettivo in quanto disposto dal
precedente articolo 55 in
materia di incompatibilità tra la carica di Presidente Federale ed altre
attività, con l’unica eccezione che per i componenti del Governo è stata
prevista la possibilità di rivestire cariche e di svolgere attività diverse da
quelle istituzionali previa approvazione del Bundestag.
Le
incompatibilità messe in evidenza dagli articoli sopra citati riguardano le
attività remunerative di tipo pubblico e privato. Il comma 1 dell'articolo 5
della Bundesministergesetz è in tal
senso chiarissimo, poiché utilizza i sostantivi “mestiere” e “professione”,
termini riferibili ad un'attività dipendente o autonoma ma comunque legata ad
un lavoro retribuito. Laddove si parla di carica/ufficio (Amt), termine utilizzato per indicare anche attività istituzionali,
il legislatore specifica e definisce il sostantivo con l’aggettivo
“remunerativo” (besoldetes Amt), che
non lascia margini interpretativi. Le incompatibilità di tipo politico, ovvero
pluralità di incarichi ed uffici in ambito istituzionale, appaiono quindi
escluse dalle incompatibilità enumerate dagli articoli citati.
La
direzione di un’impresa rientra in tal senso nella fattispecie di
incompatibilità assoluta, mentre la partecipazione ad organi di gestione è
ammessa soltanto se approvata dal Bundestag
con voto di maggioranza. La deroga è stata interpretata da gran parte della
dottrina come uno strumento funzionale in grado di permettere, ove richiesta,
la partecipazione dei membri del Governo agli organi di gestione delle imprese
economiche di proprietà pubblica o a capitale misto. La Camera bassa viene in tal
modo investita dei poteri di controllo necessari a derogare alla disciplina in
materia, come dimostra una mozione (stampato BT n. 16/524 del 31 gennaio 2006) inviata al Presidente del Bundestag dal Sottosegretario presso la Cancelleria federale e
approvata dall’Assemblea nella seduta del 9 febbraio 2006. La mozione riguardava una
richiesta di deroga per tre ministri (Michael Glos, Wolfgang Tiefensee und
Sigmar Gabriel, rispettivamente Ministro dell’economia e della tecnologia,
Ministro della circolazione stradale, dell’edilizia e dello sviluppo
urbanistico, Ministro dell’ambiente) designati dal Governo federale in seno al
Consiglio di vigilanza dell’Agenzia tedesca dell’energia (Deutschen Energie-Agentur GmbH), società a responsabilità limitata con
sede a Berlino.
Non
prevedendo un apparato di carattere sanzionatorio né alcun procedimento dinanzi
al Tribunale costituzionale federale o ad altri organismi, la disciplina in
materia è stata definita da una parte dei costituzionalisti “lex imperfecta”. Una parte residuale
della dottrina ha invece interpretato la norma partendo dagli articoli 63 e 64
della Legge Fondamentale e attribuendo al Presidente Federale la competenza ad
accertare l'esistenza di un conflitto di interessi, nell’ambito del
procedimento di formazione del Governo.
Poiché
i divieti espressi dall'articolo 66 hanno inizio dall'entrata in carica, tale
dottrina configura un diritto- dovere del Presidente federale di non procedere
alla nomina di un componente del Governo che si trovi in una situazione di
conflitto di interessi accertato.
Nel
caso in cui l'incompatibilità dovesse ravvisarsi dopo l'entrata in carica,
sempre secondo tale linea interpretativa spetterebbe al Cancelliere federale
proporre al Presidente le dimissioni del Ministro la cui posizione non risulti
conforme ai criteri stabiliti dall'articolo 66.
Per
quanto riguarda la mera titolarità di imprese, la dottrina tedesca prevalente
ritiene che tale situazione non sia compresa nei divieti di cui all’articolo 66
della Legge fondamentale; ciò significa che ai titolari di funzioni governative
non è richiesto di alienare i propri beni e le imprese delle quali sono
proprietari.
Infine,
a componenti del Governo che siano anche membri del Bundestag (non vi è infatti incompatibilità tra le due cariche) si
applicano alcune delle disposizioni contenute nella Legge sullo stato giuridico
dei membri del Bundestag (Abgeordnetengesetz), da ultimo modificata con legge dell’08 novembre 2011,
e soprattutto le Regole del codice di condotta (Verhaltensregeln), contenute nell’Allegato 1 del Regolamento del Bundestag (Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages),
in particolare per quanto riguarda i dati e le indicazioni che i deputati sono
obbligati a notificare per iscritto al Presidente del Bundestag.