Il
progetto di legge all'esame dell'Assemblea costituisce il testo
unificato di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (C. 731) e di un disegno di legge di iniziativa governativa (C. 1588).
L'esame in Commissione è iniziato il 27 giugno 2013, la IX Commissione
ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente
all'Assemblea nella seduta del 24 settembre 2014.
Delega: termine di dodici mesiL'articolo 1 prevede una delega al governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata
in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino
del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).
Per l'attuazione della delega sono previsti i seguenti Doppio parerepassaggi:
1) adozione entro sette mesi dall'entrata in vigore della legge degli
schemi dei decreti legislativi; 2) esame da parte delle competenti
commissioni parlamentari che si deve concludere con l'espressione del
parere entro sessanta giorni; 3) nel parere le Commissioni devono
indicare specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai
principi e criteri direttivi della delega; 4) il Governo entro i
successivi trenta giorni deve ritrasmettere alle Camere il testo per il
parere definitivo; il parere definitivo deve essere espresso entro i
successivi trenta giorni.
L'articolo 2 reca, al comma 1, i seguenti principi e criteri direttivi della delega:
- riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo
criteri di coerenza e di armonizzazione delle stesse con le altre norme
di settore, con quelle dell'Unione europea e quelle derivanti da accordi
internazionali, nonché con le norme sulla competenza delle regioni e
degli enti locali (lettera a);
- delegificazione della
disciplina riguardante l'attuazione della normativa europea armonizzata,
salva diversa previsione della legge di delegazione europea (lettera b);
- semplificazione del testo
del codice della strada, circoscrivendone il contenuto a: I) disciplina
comportamenti utenti della strada; II) conseguenti previsioni
sanzionatorie; III) regolazione dello spazio stradale (lettera c);
- revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile,
attraverso: I) misure di tutela dell'utenza vulnerabile, soprattutto
nelle aree urbane, con prescrizioni comportamentali e relative sanzioni,
regole di progettazione stradale e riduzione dei limiti di velocità;
II) obbligo di revisione da parte degli enti proprietari dei limiti di
velocità delle strade extraurbane, finalizzati alle esigenze di
sicurezza della circolazione; III) pianificazione della viabilità per
incentivare la mobilità ciclistica e pedonale; IV) incentivazione del
trasporto pubblico e della sua interconnessione con altre modalità di
trasporto; V) promozione della sicurezza della circolazione di
biciclette, ciclomotori e motoveicoli, con particolare attenzione ai
ciclisti di età inferiore a 14 anni; VI) incentivazione della sicurezza
dell'utenza vulnerabile attraverso la coesistenza delle funzioni
residenziali e commerciali con quelle di mobilità e favorendo l'accesso
delle biciclette dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate
ai mezzi pubblici; VII) introduzione nella classificazione dei veicoli
delle biciclette e dei veicoli a pedali
adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone; VIII)
individuazione di criteri e modalità per l'identificazione delle
biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di un numero
identificativo di telaio e annotazione dello stesso nel sistema
informativo del Dipartimento per i trasporti del Ministero; IX)
introduzione di disposizioni per la classificazione delle motoslitte
anche attraverso la previsione di un apposito contrassegno e disciplina
della loro circolazione su strada; X) aggiornamento delle disposizioni
sulla circolazione su autostrade e strade extraurbane principali
consentendo l'accesso ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc,
se guidati da maggiorenni (lettera d);
- aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale
e della segnaletica attraverso: I) riassetto della disciplina sulla
classificazione delle strade; II) limitazione della presenza a bordo
carreggiata di ostacoli fissi artificiali (supporti della segnaletica
commerciale e delle barriere di sicurezza); III) linee di indirizzo per
la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi
urbani; IV) riduzione dell'uso della segnaletica stradale e
aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e
organicità (lettera e);
- previsione di un unico strumento, per ciascun ente territoriale, di pianificazione della mobilità e coordinamento tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli (lettera f)
- riordino dei compiti della polizia stradale, anche
attraverso la specializzazione delle funzioni delle diverse forze, e
potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale,
tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali; creazione
di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali (lettera g);
- rafforzamento dei controlli sulle attività di revisione
dei veicoli e di consulenza automobilistica nonché introduzione di
disposizioni per rafforzare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte
ad uso pubblico (porti, aeroporti, università, ospedali, cimiteri,
mercati) (lettere h e i)
- promozione della diffusione di sistemi telematici
per la rilevazione dell'inosservanza delle norme di circolazione, anche
attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei
veicoli (lettera l)
e introduzione di disposizioni per favorire ampia accessibilità e
fruibilità attraverso strumenti telematici, in formato di tipo aperto
dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle
infrazioni stradali, all'incidentalità, fermo restando il rispetto della
disciplina sulla riservatezza dei dati personali;
- revisione dell'apparato sanzionatorio,
anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di
ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, con
particolare riferimento: I) alla graduazione delle sanzioni in funzione
della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del
comportamento (anche con meccanismi premiali per i comportamenti
virtuosi e misure riduttive delle sanzioni per i pagamenti in tempi brevi); II) la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie;
III) nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla
circolazione stradale, definizione, anche in coerenza con eventuali
modifiche del codice penale che introducano il reato di "omicidio
stradale", del grado di colpevolezza e delle tipologie di violazioni per
le quali prevedere la revoca perpetua della patente e l'inibizione perpetua alla guida sul territorio nazionale;
revoca e inibizione perpetue dovranno essere comunque disposte in caso
di omicidio colposo commesso da soggetto alla guida con tasso alcolemico
superiore a 1,5 g/l ovvero
sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti (di cui
all'articolo 589, terzo comma, codice penale) ovvero in caso di omicidio
colposo che provochi la morte di più persone ovvero la morte di una
persona e la lesione di due o più persone (articolo 589, quarto comma);
si richiede inoltre che l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione
di sostanze stupefacenti sia determinata con precisione e certezza,
anche ai fini dell'accertamento del reato di omicidio colposo da parte
di soggetto alla guida sotto l'effetto di tali sostanze (di cui al
citato articolo 589, terzo comma) IV) inasprimento delle sanzioni per
comportamenti direttamente o indirettamente lesivi dell'incolumità e
della sicurezza degli utenti della strada; V) la qualificazione
giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come
sanzione amministrativa accessoria, prevedendo inoltre che la
decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo e limitando i
casi in cui la decurtazione dei punti può essere sostituita dal
pagamento di una sanzione; VI) misure per rafforzare l'efficacia delle
sanzioni per violazioni dell'obbligo di RC auto;
VII) revisione sistema accertamento illeciti amministrativi, anche con
riferimento ai nuovi strumenti di controllo a distanza; VIII)
coordinamento della durata delle misure cautelari amministrative con pendenza procedimenti penali su medesime fattispecie; IX) previsione,
per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello
Stato, della destinazione dei relativi proventi, in misura non inferiore
al 15 per cento a un fondo
istituito presso il Ministero dell'interno per l'intensificazione dei
controlli su strada e, in misura non inferiore al 20 per cento, a un
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per finanziare il piano nazionale sicurezza stradale; X)
introduzione dell'obbligo di rendicontazione da parte degli enti
titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari delle strade e
sanzioni per enti inadempienti (lettera n);
Si
ricorda in che presenza di omicidio colposo con violazione del codice
della strada, l'art. 222 del codice attualmente prevede la sospensione
della patente fino a quattro anni; se però l'omicidio colposo è stato
commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è disposta la revoca
della patente. In base all'art. 219, la durata della revoca è, per la
guida in stato di ebbrezza o con assunzione di stupefacenti, di tre anni
dall'accertamento del reato (il termine ordinario di durata della
revoca è due anni).
- revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche individuando ambiti di competenza diversi tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria (lettera o) e semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto (lettera p);
Nell'ambito della semplificazione
delle procedure per il ricorso al prefetto si dovranno prevedere: I) la
presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore con
successiva trasmissione del ricorso, previa istruttoria, al prefetto per
la decisione; II) l'eliminazione dell'obbligo di audire l'interessato;
III) l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello
previsto per il ricorso al giudice di pace; IV) la competenza della
prefettura limitrofa per la trattazione dei ricorsi presentati dai
dipendenti delle prefetture e dai loro parenti fino al terzo grado.
In proposito si ricorda che
attualmente gli articoli 203 e 204 del Codice della strada prevedono: a)
la presentazione da parte dell'interessato, entro sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione, del ricorso all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero direttamente al prefetto che
lo invia all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore; b)
l'obbligo per il responsabile dell'ufficio o del comando di trasmettere
gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito; c)
l'obbligo per il prefetto di audire gli interessati che ne abbiano fatto
richiesta; d) l'obbligo per il prefetto di adottare entro centoventi
giorni dal ricevimento degli atti, una decisione. L'articolo 204-bis
del codice consente in alternativa a quello al prefetto il ricorso al
giudice di pace, che deve essere esperito, in forza di quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2011, entro trenta
giorni.
- espressa previsione dell'applicabilità degli istituti
della decurtazione di punteggio, del ritiro, della sospensione e della
revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti minorenni, in deroga alla disciplina generale prevista dalla legge n. 689/1981 che contempla l'irrogazione di sanzioni amministrative solo nei confronti dei soggetti maggiorenni (lettera q);
- revisione
della disciplina per il conseguimento della patente di guida al fine di
verificare puntualmente sia le cognizioni teoriche sia le capacità
pratiche (lettera r)
-
predisposizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida per garantire uniformità nell'operato delle commissioni mediche locali e dei medici monocratici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida e previsione che il rinnovo della patente per gli ultraottantenni abbia la durata di un anno;
in alternativa gli ultraottantenni possono rinnovare la loro patente
ogni due anni, con trasformazione però della stessa in patente AM per la
guida dei ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri(lettera s);
- adeguamento della terminologia
utilizzata dal codice della strada sostituendo la locuzione "mutilati e
minorati fisici" con quella "soggetti con invalidità" (lettera t)
- revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei
requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo
l'esclusione dei medici in pensione (lettera u);
- modifica dell'ambito di applicazione della disposizione
che esclude dalla guida dei veicoli superiori a determinati limiti di
potenza (55 kw/t per gli autoveicoli) i soggetti neopatentati (art.117,
co. 2-bis del codice) ; in particolare, la disposizione non si dovrebbe applicare quando il neopatentato guidi con a fianco una persona di età non superiore a 65 anni con
patente conseguita da almeno dieci anni e, in ogni caso, quando,
trascorso un periodo di sei mesi, il neopatentato non abbia commesso
infrazioni passibili di decurtazione di punteggio; la disposizione si
dovrebbe invece sempre applicare ai conducenti di età superiore a
ottanta anni, fatta salva la possibilità di un rinnovo specifico dei
requisiti di idoneità psicofisica (lettera v);
- definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico (lettera z);
- disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi (lettera aa);
- regolazione delle condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale (lettera bb);
- coordinamento delle prescrizioni
adottate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei
veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in
presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità (lettera CC).
Il comma 2 dell'articolo 2
prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione (ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988) nelle seguenti
materie:
- Caratteristiche veicoli eccezionaliveicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 del codice; lettera a);
- disciplina della massa limite e della sagoma limite dei
veicoli adibiti all'autotrasporto di carichi sporgenti (artt. 61 e 62
del codice; lettera b);
- caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, con particolare attenzione a specifiche esigenze
(riconoscibilità passaggi a livello; sicurezza gallerie; parità di
genere nella segnaletica) (oggetto di delegificazione risultano in
particolare l'art. 38, comma 6, che prescrive l'uniformità della
segnaletica stradale sul territorio nazionale; i comma da 1 a 3
dell'articolo 44, in materia di passaggi a livello e il comma 6
dell'art. 45 in materia di omologazione della segnaletica; lettera c);
- disciplina della manutenzione delle segnalazioni
stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i
consumi energetici (art. 41, co. 19 del codice; lettera d);
- classificazione, destinazione, caratteristiche
costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, al
fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di
innovazione tecnica del settore (oggetto di delegificazione risultano
gli articoli da 47 a 55 in materia di classificazione dei veicoli; da 71
a 74 in materia di caratteristiche dei rimorchi e da 79 a 92 in materia
di revisione e di destinazione ed uso dei veicoli; lettera e);
- semplificazione delle procedure
di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza
stradale (oggetto di delegificazione sono gli articoli da 75 a 78 in
materia di accertamento dei requisiti di idoneità, controlli di
conformità e modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli;
lettera f);
- classificazione e utilizzazione dei veicoli in
relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle
macchine agricole ed operatrici, anche in relazione alla disciplina UE
in materia di limiti di massa (oggetto di delegificazione sono gli
articoli 57 sulle macchine agricole e 58 sulle macchine operatrici,
nonché gli articoli da 104 a 114 del codice in materia di circolazione
delle macchine agricole e operatrici; lettera g);
- procedimenti di ammissione, immatricolazione e
cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici e
revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di
interesse storico (oggetto di delegificazione sono gli articoli 59, sui
veicoli con caratteristiche atipiche; 60 sui motoveicoli e gli
autoveicoli d'epoca e d'interesse storico e da 93 a 103 in materia di
immatricolazione e circolazione dei veicoli; lettera h);
- disciplina dell'uso di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive (lettera i);
- istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili (lettera l).
Il comma 3 dell'articolo 2
prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie
oggetto di delegificazione con effetto dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di delegificazione.
Il comma 4
dell'articolo 2 prevede che il governo modifichi il regolamento di
esecuzione del codice (D.P.R. n. 495/1992) al fine di adeguarlo al
contenuto dei decreti legislativi di attuazione della delega.
Il comma 5
dell'articolo 2 prevede che con decreti dirigenziali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite istruzioni tecniche
per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di
delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del
codice. Le istruzioni dovranno essere finalizzate alla semplificazione e
alla dematerializzazione delle procedure anche attraverso lo sviluppo
delle procedure informatizzate. Sugli schemi di decreto è acquisito il
parere della Conferenza unificata nel caso in cui abbiano per oggetto
provvedimenti di competenza di regioni ed enti locali.
L'articolo 3
prevede la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza
finanziaria (commi 2 e 3).
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